Mercredi 4 novembre 2009
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Lettera aperta al Ministro degli Interni. Uffici periferici ignorano anche la circolare del 15 settembre
scorso
Signor Ministro dell'Interno, ci sono uffici periferici del suo dicastero che ignorano certe normative
vigenti.
Caso concreto. Chi assume una badante straniera deve entro 48 ore denunciarne la presenza nella propria abitazione, in base all'art. 7 del D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (che riproduco in calce) con una "Dichiarazione di ospitalità".
Orbene, in taluni uffici periferici si pretende invece la "Comunicazione di cessione del fabbricato" (di cui all'art. 12 DL 59/1978, convertito in legge 191/1978).
Tra la "Dichiarazione di ospitalità" e la "Comunicazione di cessione del fabbricato" passa una differenza che lei comprende, e che è grande come la catena delle Dolomiti.
Le segnalo tutto questo affinché lei possa provvedere a che i suo uffici conoscano ed applichino le leggi in vigore. Perché, nella fattispecie, una "Comunicazione di cessione del fabbricato"
potrebbe ledere interessi legittimi del datore di lavoro. Il quale invece deve dichiarare soltanto che in casa sua ospita con regolare contratto un lavoratore occupato come badante.
La "Dichiarazione di ospitalità ex art. 7, D.Lgs.
286/98 e successive modifiche" è citata nella circolare del Ministero
dell'Interno, 15.9.2009 n. 5714 ai Signori Questori. Circolare ovviamente archiviata, in quei certi uffici, e non comunicata al personale che opera agli sportelli.
Nella circolare si legge: <<Quanto alle modalità di presentazione della dichiarazione di cui trattasi nulla si dice nella legge, limitandosi soltanto a sancire l'obbligo per il datore di
lavoro di "darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità di pubblica sicurezza">>.
Ecco l'art. 7 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286: "Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà
o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza.
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta
ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta".
[04.11.2009, anno IV, post n. 320 (1040), © by Antonio
Montanari 2009. Mail.]
Divieto di sosta. Antonio Montanari. blog.lastampa.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Par antonio montanari
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